Bonus Formazione 4.0, nessuna proroga: tutte le informazioni utili fino a fine 2022

Nessuna proroga per il Bonus Formazione 4.0 che resta attivo fino a dicembre 2022

Il Bonus Formazione 4.0, introdotto lo scorso anno dal Ministero allo Sviluppo Economico per agevolare la transizione digitale e implementare il bagaglio di competenze dei lavoratori dipendenti, non è stato prorogato: ciò vuol dire che la misura resta valida fino al 31 dicembre 2022.

Con la volontà di facilitare l’utilizzo di nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai modelli aziendali, il Bonus Formazione 4.0 è intervenuto in questi ultimi dodici mesi con l’erogazione di corsi e video lezioni, spesso in FAD o in DAD, dove la volontà dell’azienda di formare il personale su nuove tecnologie viene “premiata” con un credito d’imposta che oscilla fra il 30 e il 50 percento (a seconda della dimensione aziendale), salendo anche al 60 in caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (secondo la definizione che ne da il Ministero del Lavoro).

Sebbene avessimo già trattato l’argomento nei mesi scorsi, è utile procedere ad un riepilogo delle informazioni necessarie alle aziende alla luce delle novità attuali.

Bonus Formazione, a chi si applica e come

C’è tempo, quindi, fino alla fine del prossimo anno per erogare il bonus formazione 4.0. Gli unici vincoli che impone il Ministero sono relativi alle tematiche da affrontare nei percorsi formativi, per cui il Bonus Formazione è riconosciuto per gli argomenti:

Rientrano nelle spese ammissibili: spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L’altro vincolo che impone il Ministero è relativo all’erogazione delle attività formative. Queste devono essere erogate esclusivamente da:

Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente:

Sono invece escluse:

Ad ogni modo, il credito d’imposta per il bonus formazione 4.0 è sempre e necessariamente subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d’imposta bonus formazione 4.0: come si recupera

L’Agenzia delle Entrate, qualche giorno fa, ha reso disponibile il codice tributo per recuperare in compensazione il credito d’imposta relativo al bonus formazione 4.0. Si tratta del

6897 – Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018. Finanziato dal PNRR solo per le attività 2021 e 2022. Non rinnovato per il periodo 2023-2025.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

Il credito d’imposta del Bonus Formazione 4.0, inoltre:

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare attraverso certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti, da allegare al bilancio. Se non si è soggette a revisione legale dei conti le imprese devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

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