Il Bonus Formazione 4.0, introdotto lo scorso anno dal Ministero allo Sviluppo Economico per agevolare la transizione digitale e implementare il bagaglio di competenze dei lavoratori dipendenti, non è stato prorogato: ciò vuol dire che la misura resta valida fino al 31 dicembre 2022.
Con la volontà di facilitare l’utilizzo di nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai modelli aziendali, il Bonus Formazione 4.0 è intervenuto in questi ultimi dodici mesi con l’erogazione di corsi e video lezioni, spesso in FAD o in DAD, dove la volontà dell’azienda di formare il personale su nuove tecnologie viene “premiata” con un credito d’imposta che oscilla fra il 30 e il 50 percento (a seconda della dimensione aziendale), salendo anche al 60 in caso di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (secondo la definizione che ne da il Ministero del Lavoro).
Sebbene avessimo già trattato l’argomento nei mesi scorsi, è utile procedere ad un riepilogo delle informazioni necessarie alle aziende alla luce delle novità attuali.
Bonus Formazione, a chi si applica e come
C’è tempo, quindi, fino alla fine del prossimo anno per erogare il bonus formazione 4.0. Gli unici vincoli che impone il Ministero sono relativi alle tematiche da affrontare nei percorsi formativi, per cui il Bonus Formazione è riconosciuto per gli argomenti:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Rientrano nelle spese ammissibili: spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L’altro vincolo che impone il Ministero è relativo all’erogazione delle attività formative. Queste devono essere erogate esclusivamente da:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate.
Possono beneficiare del bonus formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza (ammesse anche le imprese dei settori pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli);
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Sono invece escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.
Ad ogni modo, il credito d’imposta per il bonus formazione 4.0 è sempre e necessariamente subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Credito d’imposta bonus formazione 4.0: come si recupera
L’Agenzia delle Entrate, qualche giorno fa, ha reso disponibile il codice tributo per recuperare in compensazione il credito d’imposta relativo al bonus formazione 4.0. Si tratta del
6897 – Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018. Finanziato dal PNRR solo per le attività 2021 e 2022. Non rinnovato per il periodo 2023-2025.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
- per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
- Per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il credito d’imposta del Bonus Formazione 4.0, inoltre:
- è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208);
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione. Non si applicano né il limite di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi di cui all’art. 34 della l. n. 388/2000.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare attraverso certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti, da allegare al bilancio. Se non si è soggette a revisione legale dei conti le imprese devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al MISE, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.