Per le imprese in difficoltà il Mise mette a disposizione, a partire dal 20 settembre prossimo, 400 milioni per sostenere rilancio e continuità operativa delle aziende, anche in amministrazione straordinaria. E’ quanto rende noto lo stesso Ministero allo Sviluppo Economico che, con il decreto direttoriale 3 settembre 2021, definisce termini e modalità della misura.
La misura Fondo Imprese in difficoltà o Fondo Salva Imprese è contenuta nell’art. 37 del DL Sostegni Bis.
Imprese in difficoltà: di cosa si tratta?
Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.
Il Fondo, istituito dall’articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021, opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto distato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
La Commissione europea, con decisione C(2021) 6125 final del 16 agosto 2021, ha autorizzato il regime di aiuti relativo agli interventi del predetto Fondo. Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese in difficoltà economica, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
- presentano prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Finanziamenti e agevolazioni
Il Fondo imprese in difficoltà finanzia piani di ripresa che devono, obbligatoriamente, contenere:
- le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
- le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
- le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
- le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.
Le agevolazioni del Fondo imprese in difficoltà sono concesse nella forma di finanziamento agevolato da restituire in cinque anni. L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:
- al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.
L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.
Come farne richiesta
Le domande per il Fondo imprese in difficoltà possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e fino alle ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, attraverso apposita procedura informatica, accessibile dal sito dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sul sito internet della medesima Agenzia prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.
Per l’accesso alla piattaforma, è richiesta l’identificazione del compilatore della domanda, legale rappresentante del soggetto proponente, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).