Sono state pubblicate sul sito dell’INPS (circolare n.115 del 2/08/2021) le prime indicazioni relative al contratto di ricollocazione per l’assunzione di lavoratori disoccupati: secondo l’art. 41 del DL Sostegni Bis (poi convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106)
“In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica”.
Come funziona il contratto di ricollocazione per l’assunzione di disoccupati
In altre parole, la norma introduce un ulteriore beneficio fiscale e contributivo per l’azienda che assume i lavoratori disoccupati – questi ultimi, senza limite o vincolo di anzianità – che dichiarano telematicamente o presso il Centro per l’Impiego competente territorialmente la disponibilità immediata (così detta DID) a partecipare alle misure di politiche attive per il lavoro, quindi svolgere l’attività lavorativa.
Il “patto” del contratto di ricollocazione, infatti, prevede che il lavoratore (e futuro dipendente) accetti di siglare un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Dal canto suo, all’azienda che procede alle assunzioni a tempo indeterminato (sia full time che part time) con questa tipologia di contratto, che ha validità nella fascia temporale che va dal 1 luglio al 31 ottobre 2021, è riconosciuto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6000 euro all’anno (quindi, circa 500 euro al mese), con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tempistiche e vincoli dell’incentivo
Secondo quanto comunicato dall’INPS, a partire da settembre per i datori di lavoro sarà possibile avviare il procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Questa tipologia di contratto ha validità solo ed esclusivamente qualora si proceda a nuova assunzione, quindi non ad una trasformazione di un contratto a tempo determinato in indeterminato, né per un’assunzione a tempo determinato o ad un apprendistato. Ancora, gli sgravi fiscali del contratto di ricollocazione possono avere luogo solo se l’assunzione è ex novo anche per il datore di lavoro, quindi per un dipendente non collegato alla compagine societaria o ad eventuali soci dell’impresa, azienda, studio professionale o PMI.
Il progetto personalizzato di ricollocazione ha una validità di sei mesi, nel corso dei quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se, invece, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contributo del contratto di ricollocazione per i disoccupati può essere cumulato con altri incentivi (ad es. quelli legati all’assunzione delle donne oppure alle persone con disabilità) a partire dalla scadenza dello stesso, ossia dopo i 6 mesi in cui ha termine il periodo di fruizione dell’agevolazione. A quel punto, per il tempo restante dal decorrere dall’assunzione, potranno applicarsi gli ulteriori esoneri o agevolazioni contributive che spettano al datore di lavoro.
Datori di lavoro che possono beneficiare del contratto di ricollocazione
Sono esclusi dal contratto di ricollocazione le Pubbliche Amministrazioni, le aziende del settore agricolo, domestico e le imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione alla Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2021.
Inoltre, è necessario sapere che:
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto;
- decadono dal beneficio dell’esonero del contratto di ricollocazione e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
- al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
- al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.