MISE, altri 34 mln a Confidi per agevolare professionisti e PMI

I Ministri Giancarlo Giorgetti (MISE) e Daniele Franco (MEF) hanno firmato nelle scorse ore il decreto attuativo che assegna altri 34 milioni di euro a Confidi, acronimo di “consorzio di garanzia collettiva dei fidi“, per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive di qualsiasi tipologia e settore.

“Tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine”.

dal sito del MISE

Quali agevolazioni copre il fondo Confidi?

Il fondo destinato a Confidi apre alle agevolazioni finanziarie rivolte a professionisti e PMI, con l’obiettivo di supportare la ripresa economica endemica e immettere ulteriore liquidità nel tessuto produttivo italiano. L’agevolazione, in termini semplici, consiste nella differenza fra

il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai confidi ai fini dell’accesso alla garanzia.

Possono accedere all’agevolazione Confidi le PMI che rispettino le seguenti caratteristiche:

I liberi professionisti, invece,  devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Le garanzie agevolate:

a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario;
e) sono rilasciate in misura non superiore all’80 (ottanta) percento dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all’articolo 12;
g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;
h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;
i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia;
l) non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.

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