L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 451 del 1° luglio 2021, ha chiarito che per il bonus Industria 4.0 non opera il divieto di compensazione (art. 31, comma 1, del Dl n. 78 del 2010): in altre parole, attraverso l’utilizzo del modello F24, si può utilizzare il credito di imposta del bonus in compensazione anche per debiti erariali scaduti per importi oltre i 1500 euro.
La richiesta all’Agenzia delle Entrate
La risposta è stata pubblicata in seguito al quesito sollevato da un contribuente che intende effettuare, entro il 31 dicembre 2021, investimenti in beni materiali ed immateriali ricompresi nel piano nazionale “Industria 4.0”, al fine di fruire delle agevolazioni introdotte con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e successivamente prorogate ed aggiornate con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
In ragione della presenza di ruoli scaduti a proprio carico, per imposte IRES, IVA, IRAP, oltre sanzioni e interessi per oltre 100mila euro, l’istante chiede se può compensare il credito d’imposta “Industria 4.0” con i propri debiti mediante modello F24, oppure se a tali crediti si applichi il divieto posto dall’articolo 31 del Dl n. 78/2010 per chi ha debiti scaduti per oltre 1.500 euro.
La risposta sul bonus Industria 4.0
Dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate si attesta che
Per espressa previsione normativa, dunque, il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» qualora si sia in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento – ed è prevista una specifica sanzione in caso di violazione del divieto – mentre, come chiarito dalla circolare n. 13/E del 11 marzo 2011, «sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se
vengono indicati nella sezione “erario” del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso».
In altre parole, i crediti d’imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di “credito derivante da imposta erariale“.
In tale ottica, la circolare 19 febbraio 2015, n. 5/E, con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall’articolo 18, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 – credito d’imposta agevolativo da riportare nel quadro RU al pari dell’incentivo in commento – ha chiarito che «per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro»
Sulla base delle medesime argomentazioni, il divieto di compensazione prescritto dall’articolo 31 del DL n. 78 del 2010, è stato ritenuto non applicabile con riferimento ai seguenti crediti agevolativi:
- credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d’imposta scuola (cd. “SCHOOL BONUS“);-
- credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno;
- credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. “ART-BONUS“).
Concordemente, pertanto, anche con riferimento al credito d’imposta del bonus Industria 4.0 non opera il divieto di compensazione.