Bozza DL Sostegni Bis, in arrivo 14mld di ristori. Ecco tutti i punti previsti

La bozza del DL Sostegni bis prevede misure in favore delle famiglie, delle imprese, delle partite Iva e delle startup e PMI: ecco quali

C’è grande attesa per il DL Sostegni Bis, la nuova misura economica che supporterà imprese, famiglie, partite IVA ed Enti territoriali nella seconda parte del 2021. Anche ieri abbiamo anticipato le prime indiscrezioni delineate dal Governo per il nuovo piano di aiuti, ristori e supporti economici – finanziari. Ma la redazione di F-MAG è riuscita a leggere la bozza arrivata al Ministero delle Economie e delle Finanze che, sebbene sia ancora sprovvista degli articoli 47 e 48 rispettivamente dedicati alle disposizioni finanziarie e all’entrata in vigore, delinea in modo abbastanza chiaro il quadro degli aiuti.

Il sostegno alle imprese e all’economia nel DL Sostegni Bis

Non si sa ancora con precisione quando verrà discusso il DL Sostegni bis: indicativamente, l’appuntamento in aula dovrebbe essere fissato entro questa settimana. Quello che già sappiamo è che prevede una dotazione finanziaria di circa 40 miliardi (a fronte dei 32 del primo DL Sostegni): 35 miliardi per gli aiuti all’economia, più 5 miliardi circa per gli investimenti del piano extra-Pnrr. La sostenibilità economica della misura è ancora un punto interrogativo: già nel primo DL Sostegni, infatti, l’Italia ha agito in extra deficit per velocizzare la distribuzione dei ristori, contraendo il massimo del debito consentito secondo le normative europee.

Tornando alla bozza, il primo titolo è dedicato al sostegno alle imprese, all’economia e all’abbattimento dei costi. L’articolo uno recita “Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è
riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il
riconoscimento del contributo a fondo perduto
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e
che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo
“.

In altre parole, i nuovi ristori per le partite IVA, che sono pari a circa 14 miliardi e includono anche arti, professioni e reddito agrario, seguiranno quasi del tutto lo stesso schema dello scorso Decreto: circa 11 miliardi saranno erogati in automatico con lo stesso importo di marzo, senza quindi di fare richiesta per il bonus, “corrisposti dall’Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale”.

D’altra parte, la restante cifra stanziata (circa 3 miliardi) verrà erogata sotto forma di credito di imposta di massimo 150mila euro, con la presentazione di istanza per le partite Iva che nel secondo periodo d’imposta antecedente non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo compreso dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il beneficio è calcolato secondo la percentuale della perdita di fatturato, “determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020” secondo lo schema dell’art. 9 del Decreto:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il Reddito di Emergenza, invece, è prorogato di altri due mesi (giugno e luglio).

Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il secondo punto del DL Sostegni Bis tratta l’ estensione e la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. La disposizione prevede la proroga e l’estensione della possibilità di usufruire di un credito d’imposta relativo all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. In particolare, nella bozza del decreto si legge:

  1. per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, l’estensione per il mese di maggio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;
  2. per tutti i soggetti non compresi nel punto 1, l’estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. L’agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 10 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019. La platea così definita corrisponde a quella dei soggetti beneficiari del contributo di cui dall’articolo 1 del dl 41/2021.

Stop IMU, TARI, proroga mutui e prestiti, aiuti alle famiglie

Altro argomento centrale nella bozza del DL Sostegni Bis è lo stop ad alcune tasse e la proroga dei fondi e delle moratorie per quanto concerne mutui e prestiti. In particolare, è previsto lo stop all’IMU di giugno per le attività beneficiarie dei ristori a fondo perduto.

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori: come si legge dalla bozza, “secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all’anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019“. Il costo previsto dell’operazione è di circa 216 milioni di euro per l’anno 2021.

Il DL Sostegni Bis stanzia poi 600 milioni per i Comuni per le agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti: “in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari”, si legge nella bozza.

Sono prorogate le moratorie per le imprese. Verrà inoltre allungata la scadenza per il rimborso dei prestiti garantiti dallo Stato attraverso il fondo centrale per le Pmi oltre i 10 anni inizialmente previsti. Allo studio, inoltre, vi è la possibilità di aumentare l’ammontare massimo del prestito oltre i 30mila euro. Arriva poi la garanzia Basket bond su portafogli di obbligazioni emesse a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale che rivestono un contenuto strategico per il Paese, caratterizzati da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro e proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. E’ quanto prevede la bozza del dl Sostegni Bis per incentivare da parte delle imprese small mid cap il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto al tradizionale prestito bancario.

Sembra essere prevista, inoltre, un’intervento sulle bollette di acqua e gas ma non vi è traccia normativa nella bozza. C’è solo qualche indicazione, con un fondo da 500 milioni per misure di economia sociale per le famiglie: nella fattispecie aiuti alimentare, contributo per il pagamento degli affitti e delle utenze domestiche. Sembrerebbe certa, invece, l’esenzione del canone Rai per strutture ricettive e servizi di ristorazione.

Per le famiglie è inoltre prevista la proroga del Fondo Gasparrini: “la proposta normativa è finalizzata ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2021 l’operatività delle misure di deroga all’ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa“. Inoltre, sembra rivolgersi ad una platea di soggetti più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo, sul presupposto della permanenza su questi soggetti delle difficoltà economiche originate dai provvedimenti adottati dal governo per il contenimento della diffusione del virus. Viene estesa, inoltre, l’ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e la non necessità di presentare l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Per quanto riguarda, invece, i mutui per gli under 36, “al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, prevede, agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa di abitazione” da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. In particolare, il comma 1 esonera i giovani acquirenti della prima casa di abitazione dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale”.

Investimenti in Startup e PMI nel DL Sostegni Bis

Secondo quanto si legge nella bozza del DL Sostegni bis, danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del DL n. 179 del 2012″.

L’articolo, inoltre, al comma 3, introduce nell’ordinamento un’agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

In bozza si legge che l’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
b) le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
c) il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

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