Bonus Donne 2021, arrivano i chiarimenti dell’INPS

Per chiarire la misura del Bonus Donne 2021, l'INPS ha precisato i requisiti del beneficio contributivo e le modalità di assunzione

Vi abbiamo già parlato del Bonus Donne, la misura per favorire l’occupazione femminile che prevede incentivi per le assunzioni femminili. Lo sgravio contributivo, avviato in via sperimentale nel biennio 2021-2022, è rivolto all’assunzione a tempo indeterminato o determinato, o per la trasformazione del contratto di lavoro da determinato ad indeterminato, per le donne “svantaggiate” che:

I benefici fiscali del Bonus Donne

Prima di procedere oltre, ricordiamo altresì che i benefici fiscali per il bonus donne avranno una durata variabile e dipendente dal tipo di contratto di assunzione, fino a un tetto massimo di 6.000 euro l’anno, per le seguenti tempistiche:

I chiarimenti dell’INPS

Dopo l’effettiva approvazione della misura contenuta nella Legge di Bilancio, questa categorizzazione del target “donna svantaggiata“, però, ha creato un po’ di confusione tanto che l’INPS con il Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’ “Esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021“.

Hanno ritenuto opportuno precisare, quindi, che per usufruire del Bonus Donne:
il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice deve ricorrere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Di conseguenza, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito in questione deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, qualora si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;
– il beneficio può trovare applicazione anche ai casi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
– l’incentivo spetta, infine, anche nell’ipotesi di proroga del contratto, in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Exit mobile version