Cassa integrazione Covid DL Sostegni, come richiederla

Come si accede alla cassa integrazione prevista nel DL Sostegni e chi sono i destinatari? La nota dell'INPS chiarisce tutto

Il tema del giorno è il DL Sostegni: a poco più di una settimana dall’approvazione, il MISE, il Ministero del Lavoro, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate stanno diffondendo le prime indicazioni su come funzioneranno le azioni di sostegno al reddito. Dopo aver parlato di come accedere ai fondi per le grandi imprese, ai contributi a fondo perduto dovuti al calo di fatturato e delle indennità una tantum, qui approfondiremo le indicazione sulla cassa integrazione Covid del DL Sostegni.

Cassa integrazione, richieste e destinatari

L’INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all’emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni. Nel dettaglio, si chiarisce che:

Quanto ai destinatari delle nuove misure, l’Istituto evidenzia che “i trattamenti di CIGO, CIGD e ASO potranno essere fruiti anche dai datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza, mentre i nuovi trattamenti trovano applicazione ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021“.

Il DL Sostegni prevede anche l’accesso alla CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli) per una durata massima di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (previsti dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457). Anche il nuovo periodo di trattamenti CISOA deve ritenersi aggiuntivo rispetto a quello precedentemente disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’INPS comunica che le istanze di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGS, ASO e CISOA di cui al Decreto Sostegni possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Riguardo i trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del settore aereo e aeroportuale l’INPS precisa che potranno essere integrati i trattamenti richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Exit mobile version